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giurisprudenzaInfermieristicamente - 22/11/2018 

La vecchia leggenda metropolitana che un dipendente pubblico non possa essere licenziato non trova, oggi più che mai, nessun fondamento.

Che sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono state introdotte che specificano una serie di ipotesi in cui, il dipendente che attua gravi comportamenti può essere licenziato.

 

Vediamo quindi quali le 10 cause di licenziamento.

Oltre alle consuete cause di licenziamento per giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento stabilite dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono state previste 10 cause di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico, ossia:

1) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. In sostanza viene colpito sia il “furbetto del cartellino” che passa il badge e poi se ne va, oppure che passa il badge anche di altri dipendenti assenti sia il lavoratore che si assenta per malattia inviando all’amministrazione un certificato di malattia falso.

2) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.

3) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio.

4) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera. Durante il concorso con cui viene assunto oppure quando partecipa a concorsi interni, il dipendente pubblico deve consegnare dei documenti. Se questi risultano falsi può essere licenziato

5) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui. Chi dà fastidio agli altri sul lavoro può essere licenziato;

6) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;

7) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento che sono, di fatto, i codici disciplinari delle singole pubbliche amministrazioni in cui viene spiegato al dipendente quali sono i suoi doveri e le regole comportamentali che deve seguire;

8) mancato esercizio dell’azione disciplinare con dolo o colpa grave da parte del responsabile e/o dirigente.

9) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio.

10) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio. Anche questa norma vuole colpire i cosiddetti fannulloni della pubblica amministrazione che hanno rendimenti scarsi perché non si impegnano sul lavoro.

Una postilla va fatta per la condanna penale definitiva.

La Costituzione italiana contiene un importante principio garantista del sistema penale: la presunzione di non colpevolezza.

Dice la Costituzione che l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

La condanna definitiva si ha quando:

  • non è possibile proporre appello perché è decorso il tempo previsto
  • se espressa in secondo grado quando non è più possibile proporre ricorso in Cassazione
  • quando si tratta di condanna confermata dalla Cassazione (terzo e ultimo grado).

Il licenziamento per condanna penale scatta quando questa è definitiva, ma non basta. Devono avverarsi almeno una delle due condizioni:

  • che la condanna riguardi reati che determinano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici
  • che la condanna riguardi fatti che da soli possono comportare il licenziamento disciplinare.

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